Crediti di lavoro: importanti novità

Da settembre, i 5 anni per la prescrizione iniziano a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro

 

Arrivano importanti novità per quanto concerne il termine di prescrizione per esigere crediti lavorativi.

Il nuovo orientamento normativo, entrato definitivamente in vigore con la sentenza della Corte di Cassazione del 6 settembre 2022, prevede che il calcolo parta dalla cessazione del rapporto di lavoro, come chiarito dall’Ispettorato del Lavoro con nota 1959 datata 30/09/2022.

I crediti di lavoro sono retribuzioni maturate dal lavoratore durante un determinato periodo di attività che non sono state erogate dal datore di lavoro. Tra queste rientra lo stipendio, così come altre somme a cui il lavoratore ha diritto per legge e secondo il contratto (fondi integrativi, TFR, ecc.).

Per recuperare le somme non corrisposte, il lavoratore deve quindi richiedere il pagamento di quanto dovuto dal creditore entro il termine di prescrizione di 5 anni, a partire dal momento dell’interruzione del rapporto di lavoro e non più dal momento in cui il dipendente maturava il diritto al pagamento della somma, come si era intuito in un primo momento.

Infatti, secondo la prima interpretazione della norma, il lavoratore avrebbe potuto non far valere i propri diritti nell’immediato, per il timore di subire ritorsioni da parte del datore di lavoro.

La Corte precisava nella sua sentenza che:

“Tale condizione di sudditanza psicologica richiedeva tuttavia un esame in concreto caso per caso, da valutare a cura dell’Autorità giudiziaria adita dal lavoratore per far valere le proprie pretese”

Pertanto, dato che la diffida accertativa, inviata dagli ispettori ai datori di lavoro insolventi per spingerli a pagare quanto dovuto, riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili, fondati su elementi inequivocabili, essa avrebbe spinto gli ispettori a considerare solamente i crediti non ancora in prescrizione (il cui termine è iniziato dal primo giorni utile per far valere il diritto anche se con rapporto ancora attivo) e tenere conto anche di eventuali licenziamenti.

 

Come detto, La Corte di cassazione, infatti, ha ritenuto giusto superare il precedente modello interpretativo, secondo il quale, per poter individuare il momento da cui inizia a decorrere il termine di prescrizione era necessaria una valutazione caso per caso in modo da accertare l’esistenza di una tutela a favore del lavoratore e la fondatezza dei timori per il licenziamento.

Le modifiche apportate dalla Riforma Fornero durante il Governo Monti nel 2012 e dal Jobs Act allo Statuto dei Lavoratori, durante il Governo Renzi nel 2016, hanno esteso le ipotesi in cui può essere disposta la reintegrazione sul posto di lavoro, senza però renderla la forma di tutela ordinaria contro il licenziamento illegittimo.

Per questo motivo, per tutti i diritti a crediti di lavoro non ancora in prescrizione al momento di entrata in vigore della Legge n. 92/2012 il termine di cinque anni decorre a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro.

I lavoratori del pubblico impiego non seguono tale normativa, in quanto non è stato riconosciuto nel dipendente il timore di perdere il posto di lavoro, godendo di una maggiore sicurezza occupazionale.

 

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